STATUTO

TITOLO I – Denominazione e sede


 

Art. 1 – È costituita l’Associazione culturale Centro Studi e Ricerche Storiche (O.N.L.U.S.) quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e della L. 383/2000.


 

Art. 2 – La sede è fissata in Carmagnola.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, purché non sia trasferita fuori dal Comune di Carmagnola.

E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede sociale ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’assemblea dei Soci, comunicando tempestivamente il trasferimento della sede legale presso i registri nei quali l’associazione è iscritta. Inoltre, potranno essere istituite sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.


 


 

TITOLO II – Indicazione delle finalità ed obblighi dell’Associazione


 

Art. 3 – L’Associazione culturale Centro Studi e Ricerche Storiche (O.N.L.U.S.) ha esclusive finalità di solidarietà sociale; in particolare ha lo scopo di coltivare e promuovere ogni studio attinente al patrimonio culturale umano, di favorire in special modo la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico ed etnografico, sia mediante la pubblicazione delle fonti, di studi originali, o di opere divulgative, sia promuovendo, da sola o in unione con altri sodalizi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni.

L’associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli Associati o di terzi, si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri Soci e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

L'associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle su menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili ed avanzi di gestione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS. Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità culturali istituzionali.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità.

È fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

È fatto obbligo di far seguire al nome dell’Associazione la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.


 

Sezione I – Attività dell’Associazione


 

Art. 4 - Per perseguire i suoi scopi l’associazione può:

    • sviluppare e gestire progetti di digitalizzazione di fonti documentarie e bibliografiche finalizzati alla diffusione e valorizzazione del patrimonio culturale in internet, fruibile da tutti, in particolar modo dai disabili;

    • sviluppare e gestire un sito web, anche mediante il contributo di Soci diversamente abili, in cui includere tutti i prodotti della ricerca svolta;

    • svolgere o commissionare studi storici e ricerche su fonti documentarie e bibliografiche;

    • organizzare conferenze, mostre e altre manifestazioni culturali;

    • svolgere o commissionare studi attinenti il patrimonio culturale.

Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

    • somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L. 383/2000;

    • effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

    • esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

    • svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.


 

Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri Soci. In caso di particolare necessità potrà inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri Associati.


 


 

TITOLO III – Durata dell’ente


 

Art. 5 – L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.


 


 

TITOLO IV – Diritti ed obblighi degli Associati (Soci) – condizioni per la loro ammissione – recesso – espulsione


 

Art. 6 – Il numero dei Soci è illimitato. Possono farne parte persone fisiche, Associazioni od Enti che condividono le finalità dell’organizzazione.

Non sarà fatta alcuna discriminazione di genere, politica, etnica, religiosa o razziale al momento di valutare la domanda di ingresso nell’Associazione, né tra i Soci dell’Associazione stessa.

La domanda di associazione delle persone giuridiche, degli Enti e delle Associazioni deve essere firmata dal legale rappresentante e deve contenere la designazione di un delegato in seno all’Associazione stessa. Le persone giuridiche e le associazioni dovranno essere rappresentate dal delegato nominato all'atto dell'iscrizione.

L’Associazione si compone di Soci che possono essere ordinari od onorari.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento tra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

Vengono escluse partecipazioni all’Associazione di diversa natura o in via temporanea.


 

Art. 7 – Sono Soci ordinari coloro che, avendone fatta richiesta scritta, contenente le proprie generalità o la denominazione, il domicilio o la sede, ed il codice fiscale, sono ammessi a far parte dell’Associazione dal Consiglio Direttivo.

Contro le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo circa l’ammissione dei Soci è ammesso ricorso alla prima Assemblea ordinaria successiva. La decisione dell’Assemblea al riguardo è definitiva e inappellabile.


 

Art. 8 – I Soci onorari sono scelti tra insigni cultori degli studi storici e tra le persone che si sono rese benemerite dell’Associazione. Essi sono nominati dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo, godono tutti i diritti e doveri che competono ai Soci ordinari e sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.


 

Art. 9 – I Soci partecipano a pieno titolo alla vita dell’Associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti. Prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, salvo un rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti di quanto stabilito dall’Associazione o dalla legge. Hanno l’obbligo di versare la quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea. La quota associativa non è trasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso potrà essere restituita.

Inoltre, i Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Tutti i Soci in regola con il pagamento annuale delle quote hanno diritto:

all’elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi;

di esprimere il proprio voto per l’approvazione o modificazione dello Statuto e di eventuali Regolamenti;

di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

di informazione e controllo stabilito dalle leggi, dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti dell’Associazione.


 

Art. 10 – La qualità di Socio si perde per dimissioni, decadenza o per espulsione.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione di Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti di chi si è reso responsabile di fatti lesivi del decoro dell’Associazione.

Inoltre, essa viene deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei Soci nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

  2. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del pagamento della quota sociale per un triennio;

  3. che svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

  4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.


 

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro Soci.

I Soci decaduti possono rientrare a far parte dell’Associazione tramite una nuova richiesta di adesione

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso previsto alla lettera b) del presente articolo, consentendo facoltà di replica.

Il Socio cessato o espulso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'espulsione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli Associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di Associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione stessa sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non avranno diritto al rimborso della quota annualmente versata.


 


 

TITOLO V – Norme sull’ordinamento e l’ammissione (organi – loro composizione – poteri – modalità di funzionamento)


 

Art. 11 – Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Collegio dei Revisori.


 

Sezione I – L’Assemblea


 

Art. 12 – L'Assemblea è l'organo deliberativo dell’Associazione e viene convocata dal Presidente, nella data stabilita dal Consiglio Direttivo con avviso scritto, inviato agli interessati almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea, ivi compresa la consegna fatta a mani dell’interessato. Ciascun Socio all’uopo è tenuto a comunicare all’Associazione il proprio domicilio anagrafico e, se posseduto, il proprio numero di fax e di e-mail.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea i Soci in regola con il pagamento della quota dell'anno in corso e che non abbiano avuto provvedimenti disciplinari in corso.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.


 

Art. 13 – Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea sono indicati il luogo, la data, gli argomenti posti all’ordine del giorno e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona o per delega tutti i Soci.

L’Assemblea elegge un proprio Presidente ed un Segretario.


 

Art. 14 – L’Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per discutere ed approvare i bilanci, la relazione di attività ed i programmi di attività presentati dal Consiglio ed ogni altra questione posta all'ordine del giorno.

Inoltre, l’Assemblea ordinaria:

    • elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;

    • può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all’associazione;

    • delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte, con un membro scelto tra i non eletti;

    • approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;

    • delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

    • delibera l’espulsione dei Soci;

    • delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

    • approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i Soci qualora svolgano funzioni di interesse generale per l’Associazione. Tali spese dovranno essere opportunamente documentate;

    • approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d’opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell’Associazione.

L’Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione stessa.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea, tenuto a cura del Segretario e custodito nella sede dell’Associazione.


 

Art. 15 – L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia intervenuta, anche per delega, la metà più uno dei Soci in regola con i pagamenti, ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, con almeno 24 ore di distanza dalla prima e con la presenza di almeno tre Soci in regola con i pagamenti, e delibera a maggioranza semplice.


 

L’Assemblea convocata per le modifiche statutarie è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno metà più uno dei Soci in regola con i pagamenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione delibera con il voto favorevole di ¾ dei Soci aderenti.


 

Art. 16 – Ciascun Socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro Socio mediante semplice delega scritta. Ciascun Socio non può detenere più di tre deleghe.

Associazioni ed Enti partecipano all’Assemblea tramite il legale rappresentante o suo delegato.


 

Art. 17 – Con richiesta inviata al Consiglio Direttivo mediante raccomandata, contenente l’ordine del giorno e sottoscritta da almeno 1/10 dei Soci aventi diritto al voto o su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo può essere richiesta la Convocazione dell’Assemblea dei Soci.

Il Presidente o un membro indicato dal Consiglio Direttivo provvede alla convocazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.


 

Art. 18 – L'Assemblea può eleggere, a maggioranza assoluta dei presenti, tra i Soci onorari, il Presidente onorario della Associazione. La carica di Presidente onorario è vitalizia.


 

Sezione II – Il Consiglio Direttivo


 

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo, organo esecutivo dell’Associazione, è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti, anche per delega, con votazione segreta.


 

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo si compone di almeno 3 membri, fino a un massimo di 9, eletti dall'Assemblea. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario, e il Tesoriere. Il Presidente nomina tra i Consiglieri il Vice-Presidente che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di impedimento.


 

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Esso, in particolare:

    • delibera sulle richieste di adesione all’Associazione;

    • sottopone all’Assemblea l’esclusione dei Soci;

    • propone all’Assemblea per l’approvazione l’importo della quota associativa annuale ed i termini per il versamento;

    • esegue le deliberazioni dell’Assemblea;

    • cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;

    • programma l’attività dell’Associazione;

    • presenta all’Assemblea, per l’approvazione, il bilancio annuale consuntivo e preventivo e la relazione di commento sulla gestione;

    • delibera su quant’altro necessario al funzionamento dell’Associazione che non sia, per legge o per Statuto, demandato alla competenza dell’Assemblea.


 

Art. 22 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente (od in caso di impedimento dal Vice Presidente) ogni volta che questi lo ritiene opportuno, a mezzo di avviso di convocazione contenente gli argomenti da trattare.


 

Art. 23 – Il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, potrà validamente deliberare con la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.


 

Art. 24 – Le decisioni adottate dal Consiglio sono documentate dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente potrà richiedere la sottoscrizione del verbale anche da parte dei Consiglieri intervenuti.


 

Art. 25 – Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono tutti rieleggibili fino a un massimo di tre cariche consecutive, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire tali cariche.


 

Art. 26 – È facoltà del Consiglio demandare, a Consiglieri o a Soci, l'espletamento di particolari compiti e funzioni. Il Consiglio Direttivo può inoltre costituire commissioni di studio aperte anche ai non Soci, ritenuti competenti, per gli specifici compiti ad esso affidati. In caso di nomina di Commissioni, queste non potranno superare la durata in carica del Consiglio Direttivo.


 

Art. 27 – Il Consiglio cura la pubblicazione di studi commissionati dall’Associazione e di eventuali altre pubblicazioni. Agli autori degli articoli spetta solo il diritto morale d'autore, mentre il diritto patrimoniale ed ogni altro diritto di pubblicazione e riproduzione spetta all’Associazione, che è libera di disporre delle pubblicazioni nei modi che ritiene più opportuni. Il Consiglio Direttivo fissa le norme editoriali, le modalità di collaborazione alle pubblicazioni, esamina i manoscritti inviati per la pubblicazione e stabilisce, con decisione inappellabile, quali possono essere pubblicati sotto il patronato dell’Associazione.


 

Art. 28 – Potranno, sempre nel rispetto delle disposizioni statutarie, essere predisposti appositi regolamenti per le procedure assembleari; la gestione dell’Associazione; le modalità per l’elezione e il funzionamento del Consiglio Direttivo; la nomina di Commissioni con compiti specifici, che non possono superare la durata in carica del Consiglio; l’organizzazione e il funzionamento della Biblioteca sociale. I regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo, avranno validità dopo l’approvazione dell’Assemblea.


 

Sezione III – Il Presidente


 

Art. 29 – Il Presidente (od in caso di impedimento il Vice-Presidente):

    • rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

    • convoca l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;

    • presiede il Consiglio Direttivo. del cui operato è garante di fronte all’Assemblea;

    • esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

    • è preposto alla redazione e conservazione dei libri dell’Associazione;

    • coordina l’attività dell’Associazione.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che dovrà contestualmente convocare.


 

Art. 30 – Il Presidente dura in carica per un triennio ed è rieleggibile fino a un massimo di tre cariche consecutive.


 

Art. 31 – L’Assemblea dei Soci, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, può, per giustificati motivi, revocare il Presidente.


 

Sezione IV – Il Collegio dei Revisori


 

Art. 32 – Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente e da due Componenti, eletti, con le stesse modalità del Consiglio, dall’Assemblea dei Soci tra una rosa di candidati, anche esterni all’Associazione, scelti tra persone di sicura competenza. Ha il compito di verificare la corretta tenuta delle scritture contabili. Redige una relazione da presentare all’Assemblea. Dura in carica quanto il Consiglio ed i suoi Componenti sono rieleggibili.


 


 

TITOLO VI – Gratuità delle cariche sociali


 

Art. 33 – Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese vive, effettivamente sostenute e documentate, per lo svolgimento dei compiti espressamente autorizzati dal Presidente del Consiglio Direttivo e solo ai fini di funzioni inerenti la carica ricoperta.


 


 

TITOLO VII – Responsabilità


 

Art. 34 – L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.


 


 

TITOLO VIII – Risorse economiche e Patrimonio


 

Art. 35 – L’Associazione può acquisire beni mobili, immobili e mobili registrati, pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo.

Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli associati.


 

Art. 36 – I contributi degli Associati sono costituiti dalla quota di iscrizione e dalla quota associativa annuale i cui importi e la data entro la quale debbono essere versati sono stabiliti annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.


 

Art. 37 – I Contributi, le donazioni e le elargizioni in denaro in genere, effettuate da Enti pubblici e privati o da persone fisiche, nonché eventuali lasciti testamentari, sono accettati dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

    • contributi di organismi internazionali, Stato, enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;

    • lasciti testamentari;

    • quote e contributi degli aderenti e di privati;

    • erogazioni liberali di associati e di terzi;

    • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

    • proventi delle cessione di beni e di servizi agli Associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di fini istituzionali;

    • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

    • da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’Associazione.


 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.


 


 

TITOLO IX – Bilancio e rendicontazione


 

Art. 38 – L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Entro il 31 marzo di ogni anno solare, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, corredati da una relazione sulla gestione.

Una relazione sarà depositata anche dal Collegio dei Revisori.

Il bilancio nelle sue parti e le relazioni saranno sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei Soci all’uopo convocata.

I bilanci e le relazioni devono rimanere depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni anteriori alla data fissata per l’Assemblea.

Gli utili o gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio, eventualmente provvisoriamente contabilizzati in un fondo di riserva, dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività oggetto dell’Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse, nei tempi e secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.


 

Sezione I – Divieto di distribuzione degli utili


 

Art. 39 - Vi è divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che ciò non sia previsto per disposizione di legge o destinate a O.N.L.U.S. che fanno parte della stessa ed unitaria struttura (d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10/1 lettera d), in ogni caso gli utili e gli avanzi conseguiti dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e per le attività ad esse direttamente connesse.


 


 

TITOLO X – Estinzione dell’ente – Criteri di devoluzione delle disponibilità e degli eventuali beni residui


 

Art. 40 – L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione, delibera con la maggioranza all’uopo prevista dall’art. 15 e nomina a maggioranza assoluta uno o più liquidatori conferendo ad essi i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) con preferenza per altre associazioni od enti con analoga finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1966 n. 662, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.


 

      1.                                                                 Il Presidente

(Peter John Mazzoglio)


 

Il Segretario

(Patrizia Peila)


 

Il Tesoriere

(Gianfranco Ribaldone)

 

 

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